Risoluzione di controversie tra allenatori e società.
Leave a CommentIn merito a questa problematica, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in punto di risoluzione delle controversie tra allenatori e società.
Esiste, per gli allenatori, un organo specializzato a dirimere le controversie: è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, organo permanente le cui decisioni non sono impugnabili.
Si sono verificati, però, alcuni casi in cui tecnici hanno preferito adire la giustizia ordinaria, con risultati tutt’altro che soddisfacenti: merita di essere menzionata la decisione del giudice di pace di Pieve di Cadore, emessa con sentenza il 30 settembre 2009, di accoglimento della domanda svolta dell’F.C. Cadore 1919, società veneta. La controversia era stata promossa da un ex-allenatore il quale rivendicava compensi a suo dire non percepiti dal club, partecipante al torneo di seconda categoria.
Il tecnico non aveva investito il Collegio Arbitrale presso la lnd perché decaduto dalla relativa azione che, come noto, deve proporsi entro il termine della stagione sportiva successiva rispetto a quella in cui il credito è maturato.
Il giudice di pace di Pieve di Cadore, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla società, che ne aveva eccepito l’incompetenza, ha dichiarato “il proprio difetto di giurisdizione e di competenza […] per automatica operatività di clausola compromissoria, come ribadito dalla costante giurisprudenza in materia”.
In altra controversia, avanti alla Corte d’Appello di Venezia, un allenatore dilettante aveva chiesto la condanna della società di appartenenza (partecipante al campionato di seconda categoria) al pagamento di compensi non percepiti.
Nell’accogliere l’appello della società, la Corte d’Appello ha sostenuto che “per entrambe le parti l’atto di associazione ha importato il riconoscimento e l’accettazione da parte del tesserato della normativa disciplinante l’ordinamento sportivo e delle regole peculiari dello sport di riferimento […] a seguito della libera, consapevole e volontaria decisione di aderire, con ciò limitando la propria autonomia nell’ambito sportivo […] essendo nullo il contratto de quo nell’ambito dell’ordinamento sportivo […] non è idoneo a realizzare la sua funzione secondo lo scopo perseguito dalle parti” (Corte d’Appello di Venezia – Sez. Lavoro, n. 173/06).
Pertanto, il consiglio per i tecnici dilettanti è quello di rispettare l’impegno assunto con il tesseramento, rivolgendosi, per ogni contenzioso, agli organi di giustizia interna, che garantiscono decisioni in tempi celeri senza esporsi a processi lunghi, dall’esito incerto e dai costi elevati.
di Mattia Grassani
da www.assoallenatori.it